Addio a cartelle per piccoli debiti
Presto potremmo dire addio alle cartelle per i piccoli debiti. E’ iniziato infatti in Commissione alla Camera l’esame della proposta di legge n. 4042, relatore Carlo Sibilia (M5S), destinata a modificare il d.P.R. n. 602/1973 in materia di riscossione mediante ruolo e la legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, “nonché altre disposizioni di interpretazione autentica concernenti i termini per la notificazione degli atti e per la prescrizione dei crediti”. Obiettivo dell’iniziativa legislativa è quello di introdurre misure volte a garantire maggiori tutele per i contribuenti nella fase della riscossione.
In particolare, secondo quanto illustrato da Sibilia, si eleva l’importo minimo iscrivibile a ruolo dal limite di 20mila lire a un limite costituito dal triplo del contributo unificato di iscrizione a ruolo, dovuto nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario, per come determinato dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del testo unico in materia di spese di giustizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002). Attualmente, ha ricordato il deputato M5S, il contributo unificato indicato nella citata lettera a) equivale a 43 euro: pertanto secondo le previsioni della proposta in esame l’importo minimo iscrivibile a ruolo ammonterebbe a 129 euro. Inoltre, si integra la disciplina sul contenuto necessario del ruolo prevedendo che debbano essere indicati: il codice fiscale del contribuente; la specie del ruolo; la data in cui il ruolo diviene esecutivo; il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento o altro atto presupposto; la motivazione, anche sintetica, della pretesa; per i ruoli straordinari viene stabilito che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano il fondato pericolo per la riscossione.
Il ruolo deve contenere altresì l’indicazione analitica degli interessi maturati sino alla data di formazione del ruolo e di quelli successivi, in qualunque modo definiti, e i rispettivi criteri di calcolo, nonché la specifica delle sanzioni applicate. In difetto delle indicazioni sopraddette si stabilisce che non può farsi luogo all’iscrizione.
Si modifica poi la disciplina relativa alla rateazione del pagamento. In proposito, viene anzitutto chiarito che la presentazione della richiesta di rateazione non costituisce in nessun caso riconoscimento del debito. Inoltre, si modifica la disciplina in caso di decadenza per il mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate anche non consecutive. In tal caso la disciplina vigente prevede che il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate: il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.
Le modifiche recate dalla proposta di legge a tale ultima normativa prevedono la possibilità di accedere a un nuovo piano di rateazione con il pagamento di solo un terzo delle rate scadute. Inoltre si prevede che il nuovo piano possa avere il numero massimo di rate consentito originariamente.
La proposta di legge prevede anche che la misura degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo non possa essere superiore al tasso di interesse legale annuo come determinato con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze (in luogo del vigente tasso del 4 per cento).