Equitalia può bloccarvi le rate del mutuo
Equitalia può pignorare indistintamente qualsiasi conto corrente del contribuente, a prescindere dalle finalità cui sono dirette le somme ivi depositate; così, anche se il conto è destinato a pagare il mutuo alla banca o a garantire esigenze assistenziali o sanitarie del titolare, come nel caso di denaro destinato a cure mediche salvavita, il pignoramento può avvenire senza alcun limite.
Nel caso, poi, di riscossione esattoriale, il pignoramento da parte di Equitalia avviene secondo la procedura speciale che non prevede il passaggio dal tribunale: in pratica, a differenza dei pignoramenti effettuati dai privati, non ci sarà un’udienza di assegnazione delle somme davanti al giudice dell’esecuzione. Equitalia si limita a notificare il pignoramento tanto al contribuente quanto alla banca, intimando a quest’ultima, nel caso di mancato pagamento del debitore entro 60 giorni, di procedere a versare direttamente le somme nelle proprie casse.
Nel caso, pertanto, del conto corrente destinato al pagamento delle rate del mutuo, il pignoramento sortisce l’impossibilità per la banca di prelevare le somme che sono depositate sul conto nei limiti degli importi pignorati. Per cui se sul conto vi è un deposito superiore agli importi “bloccati”, il pagamento delle rate del mutuo potrà proseguire in automatico, fino a che vi resterà detta disponibilità. Diversamente, la banca non potrà toccare il conto e, di conseguenza, il mutuatario risulterà moroso.
COME DIFENDERSI– L’unica soluzione per il debitore di procedere allo sblocco del conto è di pagare immediatamente Equitalia in un’unica soluzione oppure di chiedere una rateazione. Infatti, con il pagamento della prima rata del piano di dilazione, il conto viene sbloccato e la banca può ritornare a prelevare le somme dovute per il mutuo.
Una seconda soluzione è nel caso in cui il titolare del conto corrente sia un lavoratore subordinato o un pensionato. In tal caso, la nuova riforma stabilisce che il conto corrente su cui confluiscono redditi da lavoro dipendente o di pensione possono essere pignorati solo per importi superiori a tre volte l’assegno sociale (ossia 1.345,56 euro). Solo gli importi in eccesso a tale soglia possono essere bloccati; invece le mensilità successivamente accreditate possono essere pignorate nei limiti di un quinto.