Crisi bancarie: Pagheranno anche soci e correntisti. Prelievo forzoso
Primo via libera del Consiglio dei Ministri a due decreti sulle crisi bancarie, per il recepimento della direttiva europea in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, la cosiddetta Bank Recovery and Resolution Ditective.
C’è da dire che la nuova normativa scatta solo quando la banca in crisi, arriva sull’orlo del fallimento.
Secondo la direttiva europea 2014/59/UE, al fine di evitare liquidazioni disordinate che amplifichino gli effetti e i costi di eventuali crisi, listituto di credito, che nonostante abbia messo in atto tutte le misure precoci per prevenire linsorgere dei problemi finanziari, si trovi comunque in difficoltà, possa attuare una sorta di prelievo forzoso, ricorrendo, appunto, allo strumento di risoluzione del bail-in e coinvolgendo le risorse interne per il suo risanamento.
Il bail-in si attiverà qualora l’azzeramento del capitale non sia sufficiente a coprire le perdite e non si voglia perseguire la strada della liquidazione. Per quanto riguarda l’intervento dello Stato, è ancora possibile, ma solo in ultima istanza e solo se il bail-in è stato applicato per almeno l’8% del totale del passivo.
Prima di applicare questo meccanismo di prelievo forzoso – chiamato di bail in -, la Banca d’Italia può scegliere diverse soluzioni: può vendere a un privato una parte delle attività dell’istituto in crisi, trasferire temporaneamente le attività e le passività a una “bridge bank” per tenere in vita le funzioni più importanti, oppure cedere le attività deteriorate a una “bad bank” per liquidarle.
Ma al di la degli azionisti chi altro potrà rimanere coinvolto nel salvataggio della banca? Si tratta in sintesi degli azionisti degli istituti di credito coinvolti, prima, dagli obbligazionisti, poi, e infine, soltanto se necessario, dai correntisti con depositi superiori a 100mila euro, dal momento che al di sotto di questa cifra continua a valere la garanzia sui depositi. Sono escluse le passività garantite, le disponibilità detenute dalla banca per conto del cliente (il contenuto della cassetta di sicurezza o i titoli depositati in un conto apposito) o i crediti da lavoro o dei fornitori.