Si predica bene e si razzola male: Chill post, un mistero!
Vogliamo dimostrare di essere un popolo onesto, vogliamo dimostrare una volta per tutte che la legge è uguale per tutti. Bene, allora iniziamo dalla CHILL POST. Società di Tiziano Renzi, papà di quel Matteo che predica bene ma razzola sempre male. Facciamo un pò di chiarezza sulla vicenda. Secondo l’accusa, Tiziano Renzi, prima di dichiarare il fallimento della sua società con debiti per 1 milione 300 mila euro, nel novembre 2013 l’avrebbe spogliata del ramo sano cedendo i beni disponibili alla Eventi6, azienda di proprietà della moglie Laura Bovoli. A insospettire i pm è il prezzo di vendita da marito a moglie: appena 3.878,67 euro. Si tratterebbe, secondo l’ipotesi di accusa, di uno schema classico di bancarotta fraudolenta: un debitore che attraverso vendite più o meno fasulle sfugge ai propri creditori nascondendo i beni.Lo Stato nell’ottobre 2014 ha versato 236.803 euro dal fondo centrale di garanzia a Fidi Toscana, la finanziaria controllata dalla Regione creata nel febbraio 2009 per aiutare le aziende. La società di casa Renzi aveva presentato domanda a Fidi come “pmi femminile” ottenendo la copertura dell’80% del mutuo stipulato con il Credito cooperativo di Pontassieve. Il regolamento per accedere alla garanzia, infatti, all’articolo 4 specifica che il beneficio è rilasciato “per un importo massimo garantito non superiore al 60%” del finanziamento “elevabile all’80%” in caso di prestiti a “pmi femminili”.
Nel marzo 2009 la Chil Post ha tre soci: Laura Bovoli, Matilde e Benedetta Renzi. A loro, infatti, aveva ceduto le proprie quote Tiziano. Fidi Toscana accoglie la richiesta coprendo l’80% del finanziamento e lo comunica alla banca.Dopo sei giorni, il 14 ottobre 2010 Tiziano Renzi trasferisce la sede legale della società da Firenze a Genova, cambia lo statuto sociale, cede il ruolo di amministratore e vende la Chil Post, gravata da oltre due milioni di debiti, a Gianfranco Massone. Variazioni che a Fidi Toscana non vengono comunicate. Eppure l’articolo 19 del regolamento impone ai “soggetti finanziatori, per ogni operazione ammessa, di comunicare le informazioni in loro possesso relative: all’assetto proprietario delle pmi; alle garanzie prestate a favore del soggetto finanziatore; alla titolarità del credito a seguito di cessioni”. Mentre le pmi “beneficiarie della garanzia devono comunicare a Fidi ogni fatto ritenuto rilevante inerente all’operazione garantita, ivi comprese le informazioni di cui al presente articolo”. Nonostante il fallimento della società e l’omissione delle comunicazioni, Fidi ha onorato il proprio impegno e ricevuto la contro garanzia da parte del Tesoro. (In alto la sentenza Chill post)