Come la signora Sandra si è difesa da un contratto non richiesto
Succede spesso che un operatore ti chiama ti fa qualche domanda rispondiamo con un paio di “si” ed il gioco è fatto. Ti ritrovi con un bel contratto telefonico non richiesto è ciò che è capitato alla signora Sandra. Una volta chiusa la telefonata non si ha quasi mai la percezione di quella che siamo andati a fare ma soprattutto se le condizioni che hanno proposto sono cosi vantaggiose.
Cosa bisogna fara? Cosi come ha fatto la signora Sandra. In questo caso realmente accaduto ti spieghiamo cosa può fare nei primi 14 giorni. Per tutti i contratti stipulati per telefono la legge prevede la possibilità di recedere entro 14 gg lavorativi senza necessità di specificare il motivo. Normalmente le condizioni contrattuali prevedono che il consumatore debba inoltrare una comunicazione con raccomandata chiedendo appunto il recesso senza spese. Purtroppo, da un lato il consumatore ha 14gg di tempo per recedere, dall’altro l’autorità impone alle compagnie di far migrare gli utenti nel più breve tempo possibile; quando la procedura di migrazione parte prima della scadenza dei termini del recesso il consumatore si trova in una sorta di limbo. Quindi se la migrazione al nuovo operatore è già di fatto tecnicamente iniziata prima che ricevano il tuo recesso, non è sostanzialmente possibile tornare indietro come se nulla fosse; in questo caso, infatti, il tuo vecchio operatore ha già chiuso la tua posizione e non è tenuto a chiedere conferma del passaggio né a te né al nuovo operatore. Per questo motivo, la riforma del Codice del Consumo entrata in vigore a giugno 2014 ha introdotto una tutela in più per il consumatore che vuole concludere un contratto per telefono: il professionista deve innanzitutto confermare l’offerta al consumatore, che sarà vincolato solo dopo averla firmata o comunque accettata, e poi dargli conferma del contratto concluso su un mezzo durevole (copia cartacea, mail, cd) prima che il servizio abbia inizio.
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