Non fatevi maltrattare dai call center
Chi tratta dati personali nell’attività di recupero crediti deve astenersi dal comunicare a soggetti estranei informazioni sulla posizione debitoria dell’interessato. Perciò attenzione ai solleciti preregistrati: una banca non può fare recupero crediti attraverso telefonate senza operatore e preregistrate, a meno che non sia in grado di garantire, con accorgimenti tecnici, che le comunicazioni giungano solo al destinatario o a persone autorizzate. Lo ha stabilito il Garante Privacy.
Il Garante ha però scoperto che il sistema usato dalla banca per il recupero crediti non garantiva affatto l’accertamento dell’identità di chi rispondeva alla chiamata, esponendo così l’interessato a una possibile violazione della riservatezza nel caso le informazioni venissero conosciute da altri. Il trattamento dei dati è stato dunque considerato illecito e vietato.
Come si legge nell’odierna newsletter, il Garante ricorda che “chiunque effettui un trattamento di dati personali nell’ambito di un’attività di recupero crediti deve ‘astenersi dal comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi (familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) rispetto al debitore informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l’interessato’”. Se la banca vuole continuare a usare forme di comunicazioni automatiche, ha stabilito l’Autorità, deve adottare accorgimenti tecnici adeguati e basati su forme di autenticazione, come ad esempio l’uso del codice del contratto da digitare sull’apparecchio telefonico per poter ascoltare le comunicazioni preregistrate.