Rateazione straordinaria sino a 10 anni Equitalia
Si accede a un piano di rateazione straordinaria fino a un massimo di 120 rate in presenza delle seguenti condizioni:
- per le persone fisiche e le ditte individuali, quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modello Isee;
- per le altre imprese, quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione mensile. Inoltre l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, deve essere compreso tra 0,5 e 1.
In base alle norme che regolano l’istituto delle rateazioni:
- si decade dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (decreto legge 69/2013, cd. “Decreto del fare”). Precedentemente era prevista la decadenza con il mancato pagamento di due rate consecutive;
- l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca, né attivare qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutivafinché si è in regola con i pagamenti;
- il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può richiedere il Durc(Documento unico di regolarità contributiva) e il certificato di regolarità fiscale per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell’Agenzia delle entrate è possibile chiedere a Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella.
Presentazione della domanda
La domanda di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell’agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia. I moduli sono disponibili su questo sito, alla voce Modulistica, e presso tutti gli uffici sul territorio.
(Fonte Equitalia)
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